Scopo e campo di applicazione
La Policy contro le molestie e la violenza sul lavoro (di seguito “Policy”) stabilisce i principi e le regole cui tutto il personale della Società, a prescindere dal genere, dall’anzianità e dal ruolo in azienda è tenuto a rispettare, in aderenza al dettato normativo di cui alla Legge n. 4 del 15 gennaio 2021 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, allo scopo di:
Definizioni
Personale di CheckSig (o più brevemente “il Personale”): tutti le dipendenti e i dipendenti, i collaboratori della Società e i membri degli organi sociali di amministrazione;
Molestia sul lavoro: comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni anche connesse al sesso e aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo (d.lgs 198/2006, articolo 26, comma 1);
Molestia sessuale sul luogo di lavoro: ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di discriminazione basata sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nell’ambiente di studio e di lavoro, ivi inclusi atteggiamenti di tipo fisico, verbale o non verbale, quali, ad esempio: a. richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali offensive o non gradite;
b. affissione o esposizione di materiale pornografico nell’ambiente di lavoro, anche sotto forma elettronica;
c. adozione di criteri sessisti in qualunque tipo di relazione interpersonale;
d. promesse, implicite o esplicite, di agevolazioni e privilegi oppure di avanzamenti di carriera in cambio di prestazioni sessuali;
e. minacce o ritorsioni in seguito al rifiuto di prestazioni sessuali;
f. contatti fisici indesiderati e inopportuni;
g. apprezzamenti verbali sul corpo oppure commenti su sessualità o orientamento sessuale ritenuti offensivi;
Violenza sul lavoro: riguarda gli “incidenti” in cui il personale è abusato, minacciato o aggredito in circostanze relative al lavoro, incluso il pendolarismo da e verso il lavoro, con esplicite o implicite conseguenze su salute, sicurezza e benessere (OMS);
Discriminazione diretta: si verifica quando una persona è trattata meno favorevolmente di un’altra che si trovi in situazione analoga, in ragione del genere della nazionalità, dell’etnia, della lingua, dell’età, della disabilità, dell’orientamento sessuale, politico, sindacale e religioso, della tipologia contrattuale nonché a modalità organizzative flessibili della prestazione lavorativa;
Discriminazione indiretta: si intende una situazione nella quale una disposizione, una prassi, un criterio, atto, patto o comportamento apparentemente neutro ponga o possa porre la lavoratrice od il lavoratore in una situazione di particolare svantaggio, in ragione del genere della nazionalità, dell’etnia, della lingua, dell’età, della disabilità, dell’orientamento sessuale, politico, sindacale e religioso, della tipologia contrattuale, nonché a modalità organizzative flessibili della prestazione lavorativa;
Mobbing: insieme di comportamenti aggressivi e persecutori posti in essere sul luogo di lavoro, al fine di colpire ed emarginare la persona che ne è vittima;
Bullismo: aggressione o molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l’orientamento sessuale, l’opinione politica, l’aspetto fisico o le condizioni personali e sociali della vittima.
Principi, condotte vietate e tutele
Non è tollerata ed è vietata la commissione di qualsiasi atto di discriminazione, abuso, violenza o molestie così come definite nella presente Policy né sul posto di lavoro né in qualsiasi altro contesto lavorativo, come viaggi di lavoro e occasioni sociali promosse dalla società, indipendentemente dal fatto che la condotta sia posta in essere da un membro del personale, un cliente, un fornitore o altra terza parte. Tali comportamenti vietati, una volta accertati, saranno perseguiti e sanzionati a norma di legge, in base agli strumenti normativi e contrattuali che disciplinano i rapporti con il personale, i fornitori, i clienti e altre terze parti.
Tutti i membri del Personale della Società hanno il compito di promuovere una cultura di nessuna tolleranza verso la violenza e le molestie sul lavoro e di creare le condizioni per un ambiente di lavoro libero da violenza e molestie, utilizzando e incentivando l’utilizzo tra i colleghi di un linguaggio rispettoso, appropriato e inclusivo.
Premesso che tutte le lavoratrici e lavoratori di CheckSig devono essere informati e formati sui contenuti della presente Policy, del Codice etico e di comportamento e sulle normative applicabili in materia, nonché sulla responsabilità condivisa di tutti tutto il Personale per promuovere una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco e sulla dignità dell’essere umano, la Società si impegna a svolgere con cadenza periodica interventi di sensibilizzazione e di formazione su queste tematiche, accogliendo eventuali proposte o suggerimenti pervenuti dal personale a tale riguardo.
Quale strumento di tutela a disposizione del Personale di CheckSig e di parti terze interessate che siano stati soggetti o abbiano assistito a condotte o a comportamenti che possano costituire violenza o molestia sul lavoro è attivo un apposito canale di segnalazione via e-mail all’indirizzo whistleblowing@checksig.com. Le segnalazioni saranno trattate in maniera tempestiva ed accurata e nel rispetto dei principi di riservatezza, proporzionalità, imparzialità e buona fede stabiliti nella Policy sul Whistleblowing pubblicata sul drive aziendale al seguente indirizzo Guide operative e sul sito istituzionale di CheckSig.
A garanzia di tutte le parti coinvolte, la segnalazione dovrà riportare la descrizione di fatti, eventi o circostanze a fondamento dell’asserita molestia o violenza con un grado di dettaglio sufficiente a consentire di verificare la fondatezza o meno dei fatti o circostanze segnalati.
E’ vietata qualsiasi forma di ritorsione o minaccia di ritorsione nei confronti dell’autore della segnalazione o di chiunque si sia opposto a pratiche vietate dalla presente politica o sia coinvolto nel processo di segnalazione e indagine. Tutto il Personale della Società è tenuto a denunciare la ritorsione o la minaccia di ritorsione, nota o sospetta, all’Ufficio Risorse Umane, La segnalazione di una condotta ritorsiva sarà tempestivamente indagata nel rispetto dei principi stabiliti nella Policy sul Whistleblowing e perseguita qualora ne ricorrano i presupposti.
Il responsabile di ciascuna funzione aziendale ha il compito di vigilare sul rispetto della presente Policy da parte dei propri collaboratori, di diffonderne i principi e di adottare misure per prevenire, identificare e riferire le potenziali violazioni. Tale obiettivo si ottiene anche attraverso:
3.1 Esempi di condotte vietate (elenco non esaustivo)
Comunicazione
La Policy contro le molestie e la violenza sul luogo di lavoro è comunicata e diffusa a tutto il personale e alle parti interessate mediante la comunicazione interna e la pubblicazione sul sito istituzionale.
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