1.Introduzione al Codice etico e di comportamento
L’obiettivo del Codice etico e di comportamento (di seguito “Codice etico” o anche “Codice”) non è disciplinare tutte le eventuali situazioni che si possono verificare. Nessun documento può ragionevolmente considerare tutte le fattispecie che possono sorgere nello svolgimento del proprio lavoro. Il suo obiettivo è quello di servire come quadro di riferimento per tutti i membri di CheckSig, ovvero aiutarli a capire cosa ci si aspetta da ciascuno di essi, inclusi coloro che ricoprono ruoli più apicali, a prendere buone decisioni aziendali e a mantenere un comportamento improntato alla correttezza, consapevolezza ed integrità.
Per perseguire tale finalità, nel Codice etico e di comportamento sono enunciati:
a. l’insieme dei diritti, doveri e delle responsabilità di CheckSig rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale;
b. le modalità per verificare la coerenza delle procedure operative ai principi etici aziendali e le sanzioni previste in caso di violazione da parte del personale non rispettoso degli stessi.
Il Codice etico non sostituisce il Codice interno di autodisciplina che mantiene la sua vigenza.
Il presente Codice contribuisce inoltre ad attuare la politica di Responsabilità sociale d’impresa nella consapevolezza che le decisioni e le azioni di tutti i membri di CheckSig determinano conseguenze, dirette o indirette, sulla società e che la considerazione delle istanze sociali e ambientali contribuisce a minimizzare l’esposizione a rischi di compliance e reputazionali, rafforzando il senso di appartenenza nei suoi interlocutori.
Aspetti generali del Codice
2.1 Definizione di comportamento etico
Si definisce un comportamento etico un comportamento inteso a:
2.2 Valori societari fondamentali
CheckSig attribuisce un’importanza fondamentale ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, e rispetto verso le persone, il contesto sociale, le istituzioni e l’ambiente nel quale si trova ad operare.
Inoltre, CheckSig persegue nello specifico i seguenti valori:
2.3 I destinatari del Codice
Attesa la finalità di indirizzarne eticamente l’attività, le norme del presente Codice si applicano, senza eccezioni, a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione di CheckSig, nonchè a tutto il suo personale aziendale (managers e dipendenti), ed altresì ai fornitori, ai collaboratori ed ai consulenti cui la medesima Società si rivolge, sia che operino in base ad accordi di esternalizzazione sia che operino sulla base di contratti di consulenza ad hoc ed altresì ai clienti della stessa CheckSig (di seguito “Destinatari”).
Tutti i Destinatari sopra indicati sono pertanto tenuti a prenderne visione, conoscere ed accettare i contenuti e tenere una condotta conforme ai principi contenuti nel presente Codice etico. In caso di dubbio sul comportamento corretto da adottare in una determinata situazione.
Il presente Codice etico è stato redatto senza alcuna pretesa di esaustività né si ritiene possa esprimere principi validi per ogni circostanza nella quale i Destinatari si possano trovare ad operare. Tuttavia, dal momento che ognuno dei Destinatari ha la responsabilità di fare la cosa giusta, in ogni circostanza dubbia, ciascuno di essi - prima di assumere una decisione - dovrebbe porsi le seguenti domande:
E’ legale?
E’ in linea con il Codice etico (in quanto applicabile) di CheckSig?
E’ nell’interesse dei nostri clienti e/o stakeholders?
Ho preso in considerazione i rischi connessi e le conseguenze derivanti dalla mia decisione?
Sarei a mio agio se la mia decisione venisse resa pubblica all’interno o all’esterno della Società?
Se la risposta a una di queste domande è “NO” o in caso di dubbio è necessario, prima di agire, discuterne con la funzione Legal and Compliance della Società.
L’osservanza delle norme del Codice deve, inoltre, considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 del Codice civile, mentre la loro violazione costituisce, a seconda dei casi, un illecito disciplinare e/o un inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione del rapporto contrattuale e/o il risarcimento dei danni eventualmente derivati a CheckSig.
Ai fornitori, collaboratori e consulenti la Società richiede il rispetto dei principi su cui si fonda il presente Codice anche in forza di apposite clausole contrattuali.
2.4 Il processo di approvazione del Codice
Il presente Codice, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione di CheckSig, lungi dall’essere considerato un documento immodificabile, va letto come strumento in continua evoluzione in quanto suscettibile di successive modifiche ed integrazioni in funzione dei mutamenti interni alla Società nonchè esterni, cioè relativi al contesto economico e normativo in cui la stessa opera nonché delle esperienze acquisite dalla stessa CheckSig nel corso del tempo, al fine di assicurare costante coerenza dei valori assunti come principi fondamentali dalla Società ed i comportamenti da tenere secondo quanto stabilito nel presente Codice.
2.5 Comunicazione e diffusione del Codice
Il Codice etico ed i suoi aggiornamenti sono portati a conoscenza di tutti i destinatari (interni ed esterni) mediante adeguata attività di comunicazione e diffusione, affinché vengano conosciuti ed applicati i valori e i principi in esso contenuti e si eviti che l’iniziativa individuale possa generare comportamenti non coerenti con il profilo reputazionale che CheckSig persegue.
Il Codice etico viene pubblicato sul sito istituzionale di CheckSig ed è accessibile all’interno del drive aziendale al seguente indirizzo: Guide operative.
Una copia elettronica del Codice viene consegnata a ciascun membro del Consiglio di amministrazione, socio, dipendente o collaboratore all’atto, rispettivamente, della nomina, dell’assunzione o dell’avvio del rapporto ed una copia in formato cartaceo è custodita nell’archivio ubicato nei locali di CheckSig.
La funzione preposta alle Risorse Umane provvederà ad inserire, all’interno del piano annuale di formazione, iniziative volte a promuovere la conoscenza dei valori e delle norme comportamentali richiamati nel presente Codice.
Normativa di riferimento
Norme generali del Codice
Ogni comportamento si traduce in un’azione concreta. Ogni azione può compromettere la reputazione e l’immagine aziendale oppure può contribuire al suo miglioramento. Allo stesso tempo il miglioramento della reputazione e dell’immagine aziendale può indirizzare correttamente i comportamenti di ciascuno.
Affinché i comportamenti e le azioni poste in essere dal personale dipendente e dagli amministratori possano identificarsi con i valori etici aziendali, tutte le operazioni e, più in generale, le azioni ed i comportamenti tenuti nell’esercizio delle proprie funzioni o mansioni, devono essere improntati sia nei luoghi di lavoro sia all’esterno alla massima integrità, onestà, correttezza, lealtà, equità, obiettività, tutela della persona, trasparenza, riservatezza e alla responsabilità nell’uso oculato dei beni e delle risorse aziendali, ambientali e sociali.
Allo stesso modo, al fine di contribuire in maniera proattiva al raggiungimento degli obiettivi aziendali, è necessario che ciascuno svolga con impegno, puntualità e precisione le attività assegnate.
Si precisa che le norme imperative ed i precetti contenuti nella normativa tempo per tempo vigente che impongono obblighi comportamentali a categorie di soggetti indistinte non necessitano di specifica ulteriore regolamentazione nel presente Codice (es.: divieto di fumo, generale rispetto dell’orario di lavoro, norme contrattuali sui diritti e i doveri del personale, norme in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ecc).
4.1 Legalità
Il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti rappresenta un principio fondamentale per CheckSig.
Ogni Destinatario è quindi chiamato ad acquisire con la diligenza dovuta la necessaria conoscenza in merito alle disposizioni normative (derivanti, ad esempio, da disposizioni di legge, da regolamenti, da circolari, da provvedimenti dell’Autorità di Vigilanza, ecc..) applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni o mansioni.
Non sono tollerate condotte in contrasto con il predetto precetto.
Deve essere chiaro infatti che non può esserci alcuna giustificazione che può indurre uno dei Destinatari a violare ovvero ad incoraggiare altri a violare disposizioni normative applicabili alla Società, esponendo così CheckSig a possibili multe, sanzioni anche penali e alla perdita della possibilità di continuare a svolgere la propria attività.
4.2 Integrità, onestà, correttezza e lealtà
Il rispetto dei valori di integrità, onestà, correttezza e lealtà si raggiunge attraverso l’adozione dei seguenti comportamenti:
il rispetto della normativa interna ed esterna vigente da parte di tutto il personale, collaboratori, clienti, fornitori e qualsiasi altro soggetto terzo con cui la Società intrattiene un rapporto;
il rispetto rigoroso della vigente normativa antiriciclaggio (compreso l’impegno a segnalare ed il rifiuto di porre in essere qualsivoglia operazione sospetta sotto il profilo della correttezza e trasparenza);
il consenso ad eseguire operazioni solo qualora supportate da idonea documentazione, così che sia possibile procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa;
il rifiuto di instaurare ogni tipo di relazione in grado di agevolare qualsiasi forma di criminalità e/o beneficio economico a soggetti in relazione ai quali vi è il dubbio che svolgano qualsiasi tipo di attività illecita;
la conduzione di rapporti commerciali attraverso comportamenti leali e corretti;
il ripudio e contrasto di qualsiasi comportamento volto ad ottenere informazioni confidenziali relative a propri concorrenti sul mercato, la condanna di ogni possibile forma di frode, contraffazione o di usurpazione di titoli di proprietà intellettuale ed industriale, propri e altrui, di diritti d’autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento;
il ripudio e contrasto di qualsiasi comportamento volto a trarre vantaggio da comportamenti sleali, da condotte di manipolazione, occultamento o abuso di informazioni privilegiate, false dichiarazioni di fatti materiali o qualsiasi altra pratica sleale
la promozione a tutti i livelli pratiche volte all’impedimento di fenomeni corruttivi locali e transnazionali;
il rispetto dei principi di governance stabiliti dalle Autorità competenti e/o rinvenibili dalle best practices di mercato.
4.2.1 Focus: Regali, omaggi e benefici
Non è consentito offrire e ricevere forme di regalo o beneficio che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali e di cortesia e di modico valore, o che possano essere intese come strumento per acquisire trattamenti di favore nell’ambito dello svolgimento delle attività lavorative. A fini di chiarezza, si intendono atti di cortesia commerciale di modico valore gli omaggi di valore più che simbolico o comunque in linea con le normali relazioni di cortesia (i.e. strenne natalizie; gadget, ecc..) il cui valore non ecceda l’importo di € 50. Omaggi, regalie o altri benefici che eccedano il predetto importo potranno essere accettati da amministratori, dirigenti o dipendenti solo previa autorizzazione dell’Area Legale.
In nessun caso gli omaggi potranno consistere in somme di denaro o monete virtuali o cripto-attività, prestiti, tangenti, o altre utilità.
I predetti limiti di valore non si applicano nelle relazioni commerciali o promozionali della Società con la clientela (anche potenziale) che vedano coinvolti gli amministratori e/o i dirigenti e/o i dipendenti della Società purchè strettamente inerenti ad uno specifico rapporto d’affari e di entità economica ragionevole rispetto alla prassi di cortesia commerciale e/o istituzionale comunemente accettata. I dipendenti non dovranno accettare o offrire doni, pranzi o intrattenimenti laddove - in relazione al contesto - questo possa creare l’impressione di voler influenzare in modo illecito le relazioni commerciali.
CheckSig nello svolgimento della propria attività può trovarsi ad interagire con soggetti pubblici (Banca d’Italia, CONSOB, UIF, ecc..). In considerazione di quanto precede, i Destinatari che per ragione del loro ufficio, o per incarico ricevuto dalla Società stessa, si trovino a trattare per conto di quest’ultima con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sono tenuti a comportarsi in modo trasparente e rispettoso delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Non è tollerato alcun tipo di comportamento corruttivo nei confronti dei pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, funzionari o dipendenti dell’Amministrazione pubblica, di Autorità e di Istituzioni pubbliche, in qualsiasi forma e modo. Le norme che regolamentano l’attività operativa della Società, devono essere tassativamente osservate e rispettate. Le norme sopra menzionate non possono essere eluse ricorrendo ad attività eseguite da terzi e/o con procedure idonee ad aggirare i presenti divieti. Quando la Società decida di farsi rappresentante nei rapporti con una Pubblica Amministrazione da un consulente o da un soggetto terzo estraneo alla propria organizzazione, questi devono espressamente e per iscritto impegnarsi con la medesima Società al rispetto delle prescrizioni del presente Codice.
4.3 Trasparenza e riservatezza
CheckSig considera la trasparenza in ogni suo comportamento come un valore irrinunciabile. Al contempo, la Società valuta la riservatezza come elemento fondativo del rapporto di fiducia con la propria clientela. Per questa ragione, CheckSig:
diffonde informazioni veritiere, complete, trasparenti e comprensibili, nei limiti consentiti dalle disposizioni delle procedure aziendali, in modo da permettere ai propri clienti o fornitori di assumere decisioni consapevoli, in merito alle relazioni da intrattenere con la medesima Società;
aggiorna, divulga e fa rispettare le procedure e policy interne redatte ed emanate nel rispetto della legislazione vigente in tema di protezione dei dati personali.
I destinatari, che venissero a conoscenza di comportamento e/o operazioni poste in essere in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono tenuti a riferire tempestivamente i fatti alla funzione Legal and Compliance.
4.3.1 Focus: Tutela delle informazioni e della proprietà intellettuale
La tutela della riservatezza delle informazioni aziendali di qualsiasi natura (commerciale, finanziaria, tecnologica, ecc) sia della Società, sia della clientela sia di terze parti rappresenta un valore che CheckSig intende proteggere, in quanto patrimonio di cultura e di investimento continuo tecnologico. Si tratta in particolare di informazioni che si definiscono “proprietarie e riservate”, cioè generalmente non di dominio pubblico, sia verbali che scritte.
Tutti i Destinatari hanno la particolare responsabilità di proteggere la riservatezza delle informazioni relative ai clienti, ma anche relative ai sistemi e procedure di sicurezza interne di CheckSig, nonché ai propri fornitori e consulenti.
Le predette informazioni riservate non devono mai essere divulgate a nessuno al di fuori della Società, salvo quanto imposto e/o consentito da disposizioni normative - interne o esterne - applicabili alla medesima Società o dalla necessità della stessa di difendere un proprio diritto nell’ambito di un procedimento legale.
Gli obblighi di riservatezza in capo ai Destinatari valgono anche con riferimento all’utilizzo da parte dei medesimi dei social media, essendo i predetti responsabili di tutto ciò che pubblicano su internet riguardo alla Società. In tale ambito, i Destinatari devono assicurarsi di non diffondere via internet informazioni su CheckSig che non divulgherebbero con ogni altro mezzo.
Pertanto le informazioni acquisite dai Destinatari nello svolgimento delle attività e delle responsabilità assegnate devono rimanere strettamente riservate e adeguatamente protette e non possono essere utilizzate, comunicate o diffuse, sia all’interno sia all’esterno, se non nel pieno rispetto delle procedure aziendali e della normativa vigente. A tal riguardo, è fatto espresso divieto di comunicare, divulgare o utilizzare impropriamente informazioni, dati o notizie riservate inerenti alla clientela o, più in genere, a terzi soggetti con i quali CheckSig intrattiene o si appresta ad istituire rapporti di affari.
CheckSig ha cura di catalogare puntualmente le informazioni da considerarsi riservate, in modo da renderle riconoscibili ai Destinatari.
I Destinatari devono fare tutto il possibile per evitare una divulgazione anche involontaria delle informazioni riservate, prestando particolare attenzione nelle operazioni di salvataggio o di trasmissione delle stesse.
I predetti obblighi di riservatezza perdurano anche dopo la cessazione dal rapporto di lavoro.
4.3.2 Focus: Abuso di informazioni riservate
I Destinatari devono essere pienamente consapevoli che è loro vietato effettuare operazioni di compravendita o altre operazioni (ad es. annullamento di ordini già inseriti su cripto-attività), anche per interposta persona, utilizzando informazioni privilegiate inerenti dette cripto-attività, ovvero consigliare il compimento di dette operazioni a terzi, sfruttando il possesso di notizie inerenti cripto-attività conosciute in ragione dell’attività svolta in CheckSig. Più in generale, i Destinatari sono tenuti all’osservanza dei divieti di cui agli artt. 89, 90 e 91 MiCAR. I Destinatari, inoltre, non dovranno mettersi in concorrenza con la Società né dovranno sfruttare per scopi personali - direttamente o indirettamente - le opportunità commerciali che individuano durante il rapporto di lavoro o le informazioni riservate di cui sono venuti a conoscenza.
4.3.3 Focus: Accuratezza e trasparenza delle registrazioni contabili
Ogni dipendente è tenuto a osservare scrupolosamente tutte le procedure vigenti in materia amministrativa e contabile.
Al fine di impedire un uso distorto dei fondi aziendali o la registrazione di transazioni fittizie, per ogni operazione viene conservata un’adeguata documentazione di supporto dell’attività svolta, tale da consentire l’effettuazione di controlli che accertino le caratteristiche, le motivazioni dell’operazione e che individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione.
È fatto altresì divieto di:
4.4 Equità, obiettività e tutela della persona
CheckSig è impegnata a rispettare i diritti umani fondamentali, evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti/collaboratori, mantiene un ambiente di lavoro professionale e libero da molestie ed altri comportamenti che contribuiscono a creare un ambiente intimidatorio, offensivo o umiliante. In particolare:
si sottolinea di applicare il principio della concorrenza leale per cui ogni dipendente è assunto con regolare contratto di lavoro e non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare, minorile, o di “lavoro nero”;
si ritiene opportuno creare informazione e formazione in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per i propri dipendenti, mediante la pianificazione di tali attività (già art.9 D. Lgs. 626/94, ripreso con D. Lgs. 81/08);
sono stimolati comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti, adottando metodologie di lavoro idonee assicurando adeguate misure atte a garantire la piena conformità alla legislazione in materia sicurezza e prevenzione;
si mira ad offrire a tutto il personale aziendale opportunità di sviluppo sulla base delle competenze e capacità, evitando ogni forma di discriminazione, legata all’età, al sesso, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose;
si intende usare tecnologie aggiornate, idonee e sempre più calate nell’aiuto per l’addetto, onde eliminare inutile carico di lavoro e/o situazioni di affaticamento;
si adottano criteri obiettivi nella selezione, gestione e sviluppo delle risorse umane. In particolare, la valutazione del personale da assumere, dei consulenti e dei valutatori da parte della Società, è effettuata, con il coinvolgimento di partner, investitori e/o consulenti, in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, rispetto alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.
Inoltre CheckSig s’impegna a diffondere e a consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi per tutti i propri operatori in quanto considera i propri addetti forza vitale e linfa dinamica di come “fare impresa”. Oltre agli standard in favore della promozione della sicurezza definiti all’interno di CheckSig, è necessario rispettare le politiche e le procedure di sicurezza locali, che possono variare a seconda dei requisiti lavorativi e delle normative locali di volta in volta applicabili (es. in contesti di pandemia).
4.5 Responsabilità
Il rispetto del valore della responsabilità comporta che le attività di CheckSig siano svolte:
4.6 Principi di condotta nelle relazioni con terzi
Rapporti con i fornitori. I rapporti e le comunicazioni con i fornitori della Società sono improntati alla massima correttezza e al rispetto delle normative vigenti oltre che dei principi del presente Codice etico. Viene data massima importanza alle attestazioni rilevanti principi di sicurezza e prevenzione operativa. Nei processi di selezione, i fornitori sono valutati in base a criteri oggettivi, quali il prezzo e la qualità del servizio, offrendo ad ogni fornitore pari opportunità, istituendo il principio dell’analisi costo/valore, onde poter verificare sempre le idoneità di valutazione ed accettazione. I fornitori sono sensibilizzati a svolgere la loro attività seguendo standard di condotta coerenti con quelli indicati nel presente Codice.
Rapporti con i clienti ed i mezzi di comunicazione. La Società s’impegna a garantire ai consumatori una risposta immediata, qualificata e competente, alle loro esigenze, fornendo informazioni corrette e veritiere sulla validità delle certificazioni rilasciate. La comunicazione della Società verso l’esterno è improntata al rispetto dell’informazione corretta, precisa e basata su procedure di trasparenza, eliminando tassativamente notizie e commenti falsi o tendenziosi. La Società, già durante la fase negoziale, invia tutte le necessarie documentazioni al Cliente.
Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni. La Società con il proprio Codice etico applicato in una visione di attenta moralità operativa non finanzia né in Italia, né all’estero partiti politici, loro rappresentanti o candidati; non effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine di propaganda politica. CheckSig intende rimanere assolutamente libera da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici. La Società, tuttavia, in ambito di giusta attenzione morale, può cooperare con e/o erogare contributi ad associazioni ambientaliste, a tutela dei consumatori e similari solo quando sussistano contemporaneamente i seguenti presupposti:
Rapporti con le Istituzioni. I rapporti con la Pubblica Amministrazione, le Istituzioni di Stato e le Autorità di vigilanza e controllo devono essere mantenuti nell’assoluto rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari applicabili. A tal fine CheckSig si impegna tassativamente a:
Violazioni del Codice e sanzioni
L’osservanza delle norme del presente Codice etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti e di tutti i destinatari in genere del Codice stesso, compresi i collaboratori esterni, i consulenti ed ogni altro soggetto aventi relazioni d’affari con la Società.
La Società a tutela della propria immagine e salvaguardia delle proprie risorse , non intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori e i principi previsti dal presente Codice.
5.1 Segnalazioni di violazioni
Allo scopo di garantire l’effettiva applicazione del Codice, la Società richiede a tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali casi di inosservanza del presente documento di effettuare una segnalazione al line manager identificato secondo l’organigramma aziendale o ai rappresentanti competenti delle Risorse Umane o della funzione Legal and Compliance, oppure, nei casi in cui la segnalazione non sia efficace o opportuna, devono rivolgersi direttamente al vertice aziendale. Quando è opportuno, le segnalazioni possono essere presentate in via confidenziale o tramite i canali di comunicazione riservati ai dipendenti (su questo punto si confronti la Policy sul Whistleblowing).
Tutte le segnalazioni sono adeguatamente approfondite.
La funzione Legal and Compliance accerta la fondatezza della segnalazione, verifica puntualmente le notizie trasmesse con dovuta attenzione, e decide della eventuale applicazione di sanzioni disciplinari o dell’attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale.
CheckSig non tollera alcuna forma di rappresaglia contro coloro che segnalano in buona fede o che collaborano nell’ambito di un’indagine di conformità.
Fare una segnalazione in buona fede significa che il dipendente o il collaboratore ritiene che sussista una possibile violazione della legge o del Codice e, anche se la segnalazione dovesse rivelarsi infondata, fornisce tutte le informazioni in suo possesso.
Da notare che costituisce violazione del Codice anche qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Codice stesso e il comportamento di chi accusi altri dipendenti di violazione, con la consapevolezza che tale violazione non sussiste.
5.2 Sistema disciplinare
La violazione dei principi fissati nel Codice etico e nelle procedure aziendali compromette il rapporto di fiducia tra la Società e chiunque commetta la violazione (amministratori, dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, ecc.). Le violazioni, una volta accertate, saranno perseguite con tempestività ed immediatezza, attraverso l’adozione, compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente, di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall’instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.
La Società vuole istituire precisi provvedimenti disciplinari affinché non si creino sul lavoro situazioni abnormi tali da creare discrepanze in una gestione omogenea di comportamento e di procedure. Più precisamente, la Società introduce a livello di provvedimenti disciplinari:
provvedimenti sanzionatori:
a. rimprovero verbale;
b. rimprovero scritto;
c. sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
d. licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
e. licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa);
provvedimenti cautelari:
a. allontanamento dal servizio per motivi cautelari con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale anche per reato produttivo di responsabilità ex D. Lgs. 231/2001;
b. allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario, quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti, in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare.
Le violazioni commesse da parte dei dirigenti, a seconda della loro gravità, possono comportare non solo sanzioni espulsive, ma anche, in base alle interpretazioni giurisprudenziali in materia, sanzioni conservative mutuate da quelle applicabili agli altri dipendenti.
In relazione agli amministratori, i provvedimenti disciplinari ad essi applicabili sono:
Per quanto riguarda le violazioni compiute nell’ambito dei propri doveri da parte della funzione Legal and Compliance, il Consiglio di amministrazione assume gli opportuni provvedimenti.
La commissione di infrazioni disciplinari da parte di soggetti terzi può determinare, secondo la gravità dei fatti ed in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale:
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