Policy contro le molestie e la violenza sul lavoro

  • Scopo e campo di applicazione

    La Policy contro le molestie e la violenza sul lavoro (di seguito “Policy”) stabilisce i principi e le regole cui tutto il personale della Società, a prescindere dal genere, dall’anzianità e dal ruolo in azienda è tenuto a rispettare, in aderenza al dettato normativo di cui alla Legge n. 4 del 15 gennaio 2021 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, allo scopo di:

    1. vietare e contrastare ogni forma di discriminazione, bullismo, mobbing, abuso o violenza, sia essa di genere o meno, sul luogo di lavoro
    2. garantire il diritto di ogni collaboratrice e collaboratore a beneficiare di un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali su un piano di uguaglianza, rispetto e reciproca correttezza, anche mediante l’utilizzo di un linguaggio appropriato e inclusivo
    3. fornire supporto a tutte e a tutti coloro che siano stati vittime di episodi di discriminazione, bullismo, mobbing, abuso o violenza
    4. tutelare chiunque abbia a segnalare fatti o episodi di discriminazione, bullismo, mobbing, abuso o violenza da ogni forma di ritorsione o minaccia.
      I principi e le regole espresse nella presente Policy devono essere inoltre rispettati da tutti i soggetti interessati, compresi i fornitori della Società e altri partner con cui l’azienda si relaziona, pena l’applicazione di adeguati rimedi contrattuali in relazione alla gravità del fatto.
  • Definizioni

    • Personale di CheckSig (o più brevemente “il Personale”): tutti le dipendenti e i dipendenti, i collaboratori della Società e i membri degli organi sociali di amministrazione;

    • Molestia sul lavoro: comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni anche connesse al sesso e aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo (d.lgs 198/2006, articolo 26, comma 1);

    • Molestia sessuale sul luogo di lavoro: ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di discriminazione basata sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nell’ambiente di studio e di lavoro, ivi inclusi atteggiamenti di tipo fisico, verbale o non verbale, quali, ad esempio: a. richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali offensive o non gradite;

      b. affissione o esposizione di materiale pornografico nell’ambiente di lavoro, anche sotto forma elettronica;

      c. adozione di criteri sessisti in qualunque tipo di relazione interpersonale;

      d. promesse, implicite o esplicite, di agevolazioni e privilegi oppure di avanzamenti di carriera in cambio di prestazioni sessuali;

      e. minacce o ritorsioni in seguito al rifiuto di prestazioni sessuali;

      f. contatti fisici indesiderati e inopportuni;

      g. apprezzamenti verbali sul corpo oppure commenti su sessualità o orientamento sessuale ritenuti offensivi;

    • Violenza sul lavoro: riguarda gli “incidenti” in cui il personale è abusato, minacciato o aggredito in circostanze relative al lavoro, incluso il pendolarismo da e verso il lavoro, con esplicite o implicite conseguenze su salute, sicurezza e benessere (OMS);

    • Discriminazione diretta: si verifica quando una persona è trattata meno favorevolmente di un’altra che si trovi in situazione analoga, in ragione del genere della nazionalità, dell’etnia, della lingua, dell’età, della disabilità, dell’orientamento sessuale, politico, sindacale e religioso, della tipologia contrattuale nonché a modalità organizzative flessibili della prestazione lavorativa;

    • Discriminazione indiretta: si intende una situazione nella quale una disposizione, una prassi, un criterio, atto, patto o comportamento apparentemente neutro ponga o possa porre la lavoratrice od il lavoratore in una situazione di particolare svantaggio, in ragione del genere della nazionalità, dell’etnia, della lingua, dell’età, della disabilità, dell’orientamento sessuale, politico, sindacale e religioso, della tipologia contrattuale, nonché a modalità organizzative flessibili della prestazione lavorativa;

    • Mobbing: insieme di comportamenti aggressivi e persecutori posti in essere sul luogo di lavoro, al fine di colpire ed emarginare la persona che ne è vittima;

    • Bullismo: aggressione o molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l’orientamento sessuale, l’opinione politica, l’aspetto fisico o le condizioni personali e sociali della vittima.

  • Principi, condotte vietate e tutele

    Non è tollerata ed è vietata la commissione di qualsiasi atto di discriminazione, abuso, violenza o molestie così come definite nella presente Policy né sul posto di lavoro né in qualsiasi altro contesto lavorativo, come viaggi di lavoro e occasioni sociali promosse dalla società, indipendentemente dal fatto che la condotta sia posta in essere da un membro del personale, un cliente, un fornitore o altra terza parte. Tali comportamenti vietati, una volta accertati, saranno perseguiti e sanzionati a norma di legge, in base agli strumenti normativi e contrattuali che disciplinano i rapporti con il personale, i fornitori, i clienti e altre terze parti.

    Tutti i membri del Personale della Società hanno il compito di promuovere una cultura di nessuna tolleranza verso la violenza e le molestie sul lavoro e di creare le condizioni per un ambiente di lavoro libero da violenza e molestie, utilizzando e incentivando l’utilizzo tra i colleghi di un linguaggio rispettoso, appropriato e inclusivo.

    Premesso che tutte le lavoratrici e lavoratori di CheckSig devono essere informati e formati sui contenuti della presente Policy, del Codice etico e di comportamento e sulle normative applicabili in materia, nonché sulla responsabilità condivisa di tutti tutto il Personale per promuovere una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco e sulla dignità dell’essere umano, la Società si impegna a svolgere con cadenza periodica interventi di sensibilizzazione e di formazione su queste tematiche, accogliendo eventuali proposte o suggerimenti pervenuti dal personale a tale riguardo.

    Quale strumento di tutela a disposizione del Personale di CheckSig e di parti terze interessate che siano stati soggetti o abbiano assistito a condotte o a comportamenti che possano costituire violenza o molestia sul lavoro è attivo un apposito canale di segnalazione via e-mail all’indirizzo whistleblowing@checksig.com. Le segnalazioni saranno trattate in maniera tempestiva ed accurata e nel rispetto dei principi di riservatezza, proporzionalità, imparzialità e buona fede stabiliti nella Policy sul Whistleblowing pubblicata sul drive aziendale al seguente indirizzo Guide operative e sul sito istituzionale di CheckSig.

    A garanzia di tutte le parti coinvolte, la segnalazione dovrà riportare la descrizione di fatti, eventi o circostanze a fondamento dell’asserita molestia o violenza con un grado di dettaglio sufficiente a consentire di verificare la fondatezza o meno dei fatti o circostanze segnalati.

    E’ vietata qualsiasi forma di ritorsione o minaccia di ritorsione nei confronti dell’autore della segnalazione o di chiunque si sia opposto a pratiche vietate dalla presente politica o sia coinvolto nel processo di segnalazione e indagine. Tutto il Personale della Società è tenuto a denunciare la ritorsione o la minaccia di ritorsione, nota o sospetta, all’Ufficio Risorse Umane, La segnalazione di una condotta ritorsiva sarà tempestivamente indagata nel rispetto dei principi stabiliti nella Policy sul Whistleblowing e perseguita qualora ne ricorrano i presupposti.

    Il responsabile di ciascuna funzione aziendale ha il compito di vigilare sul rispetto della presente Policy da parte dei propri collaboratori, di diffonderne i principi e di adottare misure per prevenire, identificare e riferire le potenziali violazioni. Tale obiettivo si ottiene anche attraverso:

    • il rispetto delle norme, leggi, accordi, nazionali e internazionali in materia di discriminazione, durante tutto il ciclo di vita del rapporto di lavoro, dalla selezione del personale, l’assunzione, la formazione, i salari e le opportunità di crescita professionale, non discriminando mai le persone per razza, colore, genere, età, origine nazionale, religione, orientamento sessuale, identità o espressione di genere, stato civile, cittadinanza, disabilità, età o stato di anzianità, stato di salute, o qualsiasi altro fattore che possa escludere e non includere;
    • l’applicazione di monitoraggi diretti (verifiche in campo) e indirette (raccolta di dati) a d esempio sui temi di discriminazione sul lavoro riguardanti l’equità delle retribuzioni a parità di mansioni e livelli, le opportunità di carriera ed i programmi per lo sviluppo professionale, il bilanciamento tra vita privata e lavoro;
    • la pianificazione e l’attuazione di azioni adeguate al fine di ottenere l’equità tra i lavoratori e le lavoratrici della nostra azienda.

    3.1 Esempi di condotte vietate (elenco non esaustivo)

    1. Utilizzare espressioni, epiteti, battute dispregiative, insulti o commenti con riferimento a categorie protette;
    2. Porre in essere gesti, approcci fisici o verbali, inviti o commenti di natura sessuale non graditi;
    3. Affiggere poster, fotografie, fumetti, disegni dispregiativi o a orientamento sessuale esplicito;
    4. Aggredire o bloccare fisicamente i collaboratori e stabilire contatti fisici indesiderati;
    5. Minacciare o avanzare pretese e richieste di natura sessuale come condizione per mantenere l’impiego;
    6. Esercitare qualsiasi forma di pressione indebita per ottenere vantaggi lavorativi personali;
    7. Mettere in atto o minacciare ritorsioni verso coloro che denunciano o intendano denunciare violazioni di questa politica, o verso coloro che hanno presentato un reclamo per molestie o discriminazioni relative a una categoria protetta, o ancora che hanno testimoniato, assistito o partecipato in qualsiasi modo a indagini, procedimenti o udienze condotte dalla Società in merito a segnalazioni di una potenziale violazione della presente Policy;
    8. Utilizzare mezzi o sistemi di comunicazione di proprietà della società per trasmettere messaggi che violino questa Policy.
  • Comunicazione

    La Policy contro le molestie e la violenza sul luogo di lavoro è comunicata e diffusa a tutto il personale e alle parti interessate mediante la comunicazione interna e la pubblicazione sul sito istituzionale.

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