I digital asset o criptovalute trovano una prima definizione nella disciplina antiriciclaggio – che recepisce le ultime direttive europee e rappresenta l’unica definizione normativa oggi presente in Italia – come “valuta virtuale” intesa: “la rappresentazione digitale di valore, non emessa nè garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente” (cfr. art. 1, comma 2, lettera qq) del D.lgs. n. 231/2007).
I digital asset hanno le seguenti principali caratteristiche:
La compravendita e/o la detenzione dei digital asset (quali a titolo esemplificativo Bitcoin) sono attività altamente rischiose e possono non essere adatte a finalità speculativa, in particolare per i piccoli risparmiatori, come ricordato dalla Banca d’Italia nella comunicazione del 19 marzo 2018 (vedi: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali-2018/index.html).
Tutti coloro che intendono acquistare e detenere digital asset devono considerare almeno i seguenti fattori di rischio:
I digital asset non sono attualmente soggetti alle norme in materia di trasparenza informativa né alle regole di correttezza nei confronti della clientela. Inoltre, vi è il rischio che i digital asset siano soggetti a pubblicità ingannevole, effettuata anche tramite i social media o influencers, o ancora a promesse di elevati rendimenti prive di sostenibili analisi di mercato. In assenza di obblighi informativi e di condotta imposti dalle norme sugli operatori può, risultare difficile, a volte, per l’utente reperire indicazioni affidabili, chiare e trasparenti per comprendere il funzionamento, il valore e i rischi di ciascun tipo di digital asset
La maggioranza dei digital asset (tra cui Bitcoin e Ether) è ad oggi caratterizzata da un’elevata volatilità del prezzo nonché da una scarsa disponibilità di informazioni in merito alle modalità di determinazione dei prezzi. Il controvalore dei digital asset acquistati, pertanto, potrebbe subire variazioni anche molto rilevanti, fino ad azzerare completamente il suo valore iniziale
Ci sono alcuni digital asset privi di un meccanismo di stabilizzazione che ne ancori il valore a un’attività di riferimento (es. Bitcoin, Ether, o anche le cosiddette “stablecoins algoritmiche”, il cui meccanismo di stabilizzazione è basato su un algoritmo che ne condiziona la domanda e l’offerta sul mercato, oppure, ancora, gli “asset linked stablecoins” ancorati ad altri unbacked crypto-assets). Tali digital asset sono completamente privi di valore intrinseco e non sono assistiti da alcun diritto di rimborso, né possono essere considerati idonei a svolgere una funzione di pagamento o di investimento. L’utilizzo degli Digital Asset c.d unbacked crypto-assets è scoraggiato da parte della Banca d’Italia.
Sebbene ai fornitori di portafogli digitali e alle piattaforme di negoziazione di digital asset si applichino i requisiti imposti dalla normativa europea in materia di antiriciclaggio, al momento i digital asset non sono sottoposti a una specifica regolamentazione nazionale o europea, né sono soggetti a forme di supervisione o di controllo da parte delle Autorità di vigilanza. Pertanto, chi compra e detiene digital asset non beneficia dei tradizionali sistemi di tutela, quali i sistemi di garanzia dei depositi, normalmente associati ai servizi finanziari
L’adesione ad offerte di servizi correlati ad asset digitali può essere ancor più rischiosa se essa è effettuata da operatori abusivi, non autorizzati, né regolati. Prima di aderire all’offerta di un servizio, si invita l’utente a verificare se il prestatore di servizi è iscritto nella apposita sezione speciale del registro gestito dall’Organismo Agenti e Mediatori, in breve OAM (vedi: https://www.organismo-am.it/elenchi-registri/operatori_valute_virtuali/). Si rammenta, che la detenzione e/o lo scambio di digital asset in taluni Paesi può addirittura essere suscettibile di espressa regolamentazione, così come di divieto da parte delle autorità pubbliche.
I meccanismi di protezione dei “portafogli virtuali” consentono di custodirei digital asset ma potrebbero non proteggere totalmente da violazioni della sicurezza o ‘attacchi di hacker: i digital asset possono essere rubati, esattamente come le monete o banconote dai portafogli reali. La piattaforma può essere esposta ai rischi cyber, nonché ad eventuali rischi operativi di malfunzionamento anche attraverso l’erogazione di servizi di terze parti
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