Policy sul whistleblowing

  1. Premessa

    CheckSig S.r.l. Società Benefit (di seguito, “CheckSig” o la “Società”) intende rafforzare all’interno della propria organizzazione il sistema di Corporate Governance. L’impegno quotidiano di CheckSig è garantire un ambiente di lavoro improntato al reciproco rispetto della dignità, dell’onore e della reputazione di ciascun membro, alla legalità e alla trasparenza.

    Può tuttavia accadere che in taluni casi, nonostante gli sforzi, vengano posti in essere comportamenti, anche omissivi, che non sono in linea con i valori ed il Codice etico di cui si è dotata la Società, non siano conformi alle leggi in vigore e possano danneggiare in modo significativo gli interessi di CheckSig. Funzionale a tale scopo è l’adozione di una policy sul Whistleblowing (di seguito, anche “policy”) che disciplina la segnalazione da parte dei componenti dell’organizzazione delle violazioni.

    La presente policy è stata redatta in conformità alla normativa di cui al D. Lgs. 24/2023, il quale ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

    Le disposizioni di questa policy non pregiudicano né limitano in alcun modo il diritto o l’obbligo di segnalazione alle autorità regolamentari, di vigilanza o giudiziarie competenti.

  2. Aspetti generali del documento

    2.1. Scopo della policy

    Lo scopo del presente documento è quello di definire i c.d. canali di comunicazione, l’analisi e l’elaborazione delle segnalazioni di possibili violazioni e gli standard di protezione per i segnalanti o Whistleblowers. L’identità dei Whistleblowers deve sempre essere mantenuta riservata e i Whistleblowers non devono incorrere in alcuna responsabilità, sia essa civile, penale, amministrativa o lavorativa, per aver segnalato in buona fede una violazione attraversi i canali di comunicazione previsti.

    In particolare, la policy ha l’obiettivo di:

    I. definire i principi di gestione delle segnalazioni;

    II. individuare le funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione delle segnalazioni e definire i compiti loro attribuiti;

    III. informare i destinatari sui canali, le modalità ed i tempi di gestione delle segnalazioni;

    IV. l’attività di rendicontazione.

    Giova ricordare che sono vietate le ritorsioni, dirette o indirette, nei confronti di chiunque segnali potenziali violazioni, prevedendo in proposito provvedimenti sanzionatori di natura adeguata. Allo stesso tempo CheckSig intende reagire prontamente nei confronti di coloro che, con dolo o colpa grave, segnalino violazioni che si rivelino non esistenti.

    2.2. Destinatari del documento e suo aggiornamento

    Il presente documento è portato a conoscenza dei dipendenti e dei collaboratori di CheckSig (consulenti esterni, stagisti, ecc.), nonché dei soci e, in generale, di tutti coloro che operano direttamente o indirettamente con la Società (ad esempio, fornitori, partner commerciali, clienti, ecc). Il presente documento è pubblicato sul drive aziendale al seguente indirizzo Guide operative e sul sito istituzionale di CheckSig.

    La presente policy viene predisposta dalla funzione Legal and Compliance ed approvata dal Consiglio di amministrazione, responsabile altresì della sua corretta attuazione, quale segnale di commitment aziendale. La stessa è sottoposta a periodica revisione in considerazione anche degli eventuali aggiornamenti di tempo in tempo necessari. E’ responsabilità di tutte le funzioni aziendali coinvolte nella gestione delle segnalazioni segnalare alla funzione Legal and Compliance eventuali situazioni non gestibili in base ai principi della policy e le relative proposte di intervento e modifica. La funzione Legal and Compliance, invece, provvede a segnalare al Consiglio di amministrazione eventuali esigenze di aggiornamento della policy in relazione alle evoluzioni normative esterne o a seguito di cambiamenti nella struttura organizzativa interna o procedurale.

    2.3. Responsabile delle segnalazioni

    Il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di attribuire il ruolo di gestore della segnalazione o di Whistleblowing Officer alla funzione Legal and Compliance. In particolare, al fine di garantire la massima indipendenza e neutralità nell’analisi e valutazione delle segnalazioni è affidata la responsabilità della trattazione delle segnalazioni al responsabile della citata funzione Legal and Compliance.

    Il Whistleblower Officer è dotato delle necessarie competenze di gestione delle segnalazioni, anche attraverso una formazione dedicata, e dispone annualmente di adeguate risorse finanziarie ed organizzative per il corretto svolgimento delle attività previste dalla presente policy.

    Il Whistleblower Officer può avvalersi anche del supporto di consulenti esterni, adeguatamente qualificati, per lo svolgimento dell’attività di esame e di valutazione delle segnalazioni.

    2.4. Normativa di riferimento

    • Regolamento UE 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (“MiCAR”);
    • ESMA “Technical Standards specifying certain requirements of the Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA)”;
    • Legge n. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
    • Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 - attuazione della direttiva UE 2019/1937;
    • Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
  1. La gestione delle segnalazioni

    Tutti i destinatari della presente policy sono invitati a segnalare le violazioni attraverso la procedura esposta nei paragrafi seguenti.

    Con il termine violazioni si intendono azioni, comportamenti o omissioni che si sono verificate, che si può ragionevolmente supporre si siano verificate o che è molto probabile si verifichino, così come i tentativi di occultare tali azioni o omissioni i) che costituiscono o possono costituire un illecito o un’irregolarità rispetto alle leggi e alle normative applicabili o ai valori e ai principi stabiliti nel Codice etico e nelle altre policies della Società; ii) che causano o possono causare un danno (economico, di sicurezza o reputazionale) a CheckSig, ai suoi dipendenti e ai terzi con cui la Società opera; iii) di cui il Whistleblower sia venuto a conoscenza sul luogo di lavoro e/o durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

    Tra le violazioni rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

    1. la violazione della normativa antiriciclaggio;

    2. la violazione della normativa MiCAR o di altra regolamentazione speciale applicabile alla Società;

    3. gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

    4. le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01;

    5. gli illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

    6. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

    7. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, compresa la diffusione di informazioni privilegiate e/o le violazioni delle norme in materia di concorrenza e pratiche commerciali scorrette, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia fiscale o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile;

    8. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione;

    9. atti o comportamenti che costituiscano violazione della Politica contro le molestie e la violenza sul luogo di lavoro adottata dalla Società, nonchè violazione della Politica della parità di genere adottata dalla Società e/o discriminazione in base al genere.

      Non si considerano segnalazioni i reclami o le mere lamentele di carattere personale del Whistleblower o rivendicazioni ed istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro che riguardano i rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alle figure competenti in materia di gestione del personale. Sono altresì escluse le segnalazioni basate su mere supposizioni e/o sospetti e/o opinioni personali del Whistleblower e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati.

      In generale, i principi che guidano il processo di gestione delle segnalazioni da parte di CheckSig sono:

      I. riservatezza: dei segnalanti o Whistleblowers, delle segnalazioni e delle informazioni contenute al loro interno;

      II. proporzionalità: le indagini condotte da CheckSig sono adeguate, necessarie e commisurate per raggiungere lo scopo delle stesse;

      III. imparzialità: l’analisi e il trattamento delle segnalazioni vengono eseguiti senza soggettività, indipendentemente dalle opinioni e dagli interessi delle persone responsabili della gestione delle segnalazioni;

      IV. buona fede: le tutele al Whistleblower sono applicabili anche nei casi in cui la segnalazione si riveli infondata, qualora sia stata fatta in buona fede, ovvero il Whistleblower aveva motivi fondati di ritenere che le informazioni relative alla/e violazione/i fossero vere al momento della segnalazione e che le informazioni rientrassero nell’ambito della policy.

      3.1. Canali di segnalazione

      Il Whistleblower può presentare una segnalazione attraverso i seguenti canali:

      I. canale interno;

      II. canale esterno (gestito da ANAC);

      III. divulgazione pubblica;

      IV. denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

      In via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 del D. Lgs. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna ad ANAC al seguente link https://wb.anticorruzione.it/#/.

      Nella presente policy sono illustrate unicamente le modalità di gestione del canale interno, mentre per gli altri metodi si rimanda direttamente alla disciplina indicata nel D. Lgs. 24/2023.

      I canali di CheckSig relativi alle segnalazioni sono i seguenti:

      1. e-mail all’indirizzo whistleblowing@checksig.com;
      2. messaggio anonimo tramite form online https://forms.gle/rfBTQNfGaCou3DyN9.

      Chiunque riceva una segnalazione che rientra nell’ambito di questa policy al di fuori dei canali di segnalazione indicati, per qualsiasi motivo e con ogni mezzo deve:

      1. garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, avendo l’obbligo di non divulgare l’identità del Whistleblower né della persona segnalata o di qualsiasi altra persona menzionata nella segnalazione, né qualsiasi informazione che consentirebbe di identificarle, direttamente o indirettamente;
      2. indirizzare il Whistleblower a conformarsi alla procedura per inoltrare la segnalazione usando i canali espressamente stabiliti in questa policy avendo cura di informare il Whistleblower che solo quelle segnalazioni beneficiano delle tutele previste dalla legge e dalla presente policy;
      3. inoltrare la segnalazione al Whistleblower Officer entro 7 giorni dal ricevimento, dando contestualmente al Whistleblower notizia della trasmissione, e in seguito alla conferma di ricezione della segnalazione da parte del Whistleblower Officer cancellare qualsiasi informazione correlata alla segnalazione;
      4. astenersi dall’intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

      3.2. Contenuto e invio delle segnalazioni

      I destinatari della presente policy che vengono a conoscenza di violazioni sono incoraggiati a segnalare gli eventi e le circostanze tempestivamente, in buona fede e a condizioni di avere motivi fondati di ritenere che tali informazioni siano vere. Le segnalazioni devono essere il più dettagliate possibile al fine di consentire la verifica efficace della fondatezza degli eventi segnalati. A tal fine, la segnalazione deve includere:

      I. il nome del Whistleblower ed i dettagli di contatto per ulteriori comunicazioni (non sono consentite segnalazioni anonime, cioè prive di qualsiasi elemento che consenta - nei casi previsti dalla legge - di identificare l’autore);

      II. una descrizione dettagliata degli eventi che si sono verificati, ivi compresi data e luogo, e come il Whistleblower ne è venuto a conoscenza;

      III. quale legge, regolamento interno, ecc. si ritiene siano stati violati;

      IV. il nome del segnalato e le informazioni che consentono di identificarlo;

      V. il nome ed il ruolo di eventuali altre parti che possano riferire sugli eventi segnalati;

      VI. eventuali documenti o altri elementi che possano comprovare gli eventi segnalati.

      Le segnalazioni che omettono uno più degli elementi sopra indicati saranno prese in considerazione qualora siano sufficientemente circostanziate da consentire un’effettiva verifica dei fatti segnalati.

      3.3. La verifica delle segnalazioni

      CheckSig assicura che la trattazione delle segnalazioni sia svolta in maniera tempestiva ed accurata e nel rispetto dei principi di cui al precedente par. 3 e mediante l’impiego di personale specializzato.

      Il Whistleblower Officer fornisce al Whistleblower entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione la conferma di ricezione della stessa e le tempistiche previste per le attività di indagini.

      Il Whistleblower Officer conduce un’analisi preliminare per determinare se vi siano elementi sufficienti per una violazione potenziale o effettiva (c.d. “verifica di plausibilità”) e, in base all’esito, le classifica in:

      1. rilevanti, per cui verrà avviata la fase di indagine interna e la segnalazione sarà ulteriormente approfondita;

      2. non pertinenti, per cui la segnalazione sarà archiviata e sarà data comunicazione al Whistleblower che la segnalazione non rientra nell’ambito di questa policy e, al contempo, sarà rinviato ad altri canali o procedure aziendali pertinenti;

      3. in malafede, per cui sarà valutato il possibile avvio di una procedura sanzionatoria.

        3.3.1. La fase di indagine interna

      La fase di indagine si sostanzia nell’esecuzione di controlli mirati sulla segnalazione e che consentono di individuare, analizzare e valutare correttamente gli elementi che confermano l’attendibilità dei fatti segnalati.

      Durante l’indagine il Whistleblower Officer può chiedere al segnalante di fornire ulteriori informazioni a supporto. Il segnalante ha diritto di completare o correggere le informazioni già fornite al Whistleblower Officer, nel rispetto del principio di buona fede. Il Whistleblower Officer può anche condurre interviste o richiedere informazioni ad altre persone che possono essere a conoscenza degli eventi segnalati. Tutte le richieste di informazioni e/o gli incontri organizzati con il Whistleblower e le altre persone coinvolte nella segnalazione devono essere documentati! La mancanza di informazioni e/o la riluttanza del Whistleblower a collaborare possono costituire motivo per cui il Whistleblowing Officer decida di concludere che non vi siano ragioni concrete per procedere.

      Il Whistleblower Officer può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e/o di consulenti esterni specializzati, garantendo la riservatezza delle informazioni e rendendo anonimi quanti più dati personali possibili, per condurre alcune o tutte le attività di verifica della segnalazione. In ogni caso, il Whistleblower Officer resta responsabile di monitorare il rispetto dei principi previsti dalla presente policy, la correttezza formale del processo e l’adeguatezza delle azioni successive.

      Se è possibile ritenere che i fatti contenuti nella segnalazione costituiscano un reato, il Whistleblower Officer valuta, in accordo con il Consiglio di amministrazione, se e quando le informazioni contenute nella segnalazione debbano essere notificate alle Autorità giudiziarie competenti.

      Alle persone segnalate è garantito il diritto alla difesa e/o di essere informato dell’esito dell’indagine.

      3.3.2. I risultati dell’indagine

      Una volta completata la fase di indagine, il Whistleblower Officer predispone una relazione che riassume le indagini effettuate, i metodi usati, i risultati della verifica di plausibilità e/o dell’indagine, gli elementi a supporto raccolti e le raccomandazioni per un piano di azione. In caso di archiviazione della segnalazione, nella relazione saranno precisati i motivi.

      La relazione viene quindi condivisa, in base ai risultati, con il Consiglio di amministrazione della Società e con le funzioni aziendali coinvolte, sulla base del principio “need to know” (ivi compresa la possibilità di condividere una versione anonimizzata del documento), al fine di determinare quali misure da adottare, comprese le eventuali misure disciplinare nei confronti dei dipendenti.

      Il Whistleblower Officer dovrà fornire un riscontro al Whistleblower sull’esito dell’indagine interna entro 3 mesi dalla segnalazione. Qualora, per ragioni oggettive legate alla complessità dell’indagine interna, questa non si conclude entro tale termine, il Whistleblower Officer fornirà comunque al Whistleblower un riscontro sulle attività in corso e sui primi esiti dell’indagine, riservandosi di fornire un ulteriore riscontro quando le attività saranno concluse. In ogni caso, il contenuto di tale feedback non deve pregiudicare eventuali azioni che potranno essere intraprese in conseguenza dell’indagine.

      3.4. Lingua utilizzata per la trattazione della segnalazione

      La Società consente ai destinatari della policy di presentare le segnalazioni in italiano e in inglese.

      CheckSig risponderà al reclamo utilizzando la lingua da questi utilizzata, sempre che rientri in una delle ipotesi che precedono.

  2. La registrazione delle segnalazioni

    Il Whistleblower Officer, cui è affidata la responsabilità della trattazione delle segnalazioni, è incaricato anche della tenuta dell’apposito registro dove sono annotati gli elementi essenziali di ogni segnalazione ricevuta. In particolare il Whistleblower Officer:

    1. registra la segnalazione attraverso un codice/nome identificativo;

    2. classifica le segnalazioni in non pertinenti, in malafede e rilevanti.

      La Società consente ai destinatari della policy di presentare le segnalazioni in italiano e in inglese.

      CheckSig risponderà al reclamo utilizzando la lingua da questi utilizzata, sempre che rientri in una delle ipotesi che precedono.

  3. Riservatezza e Conservazione delle segnalazioni

    CheckSig incoraggia tutti i destinatari della presente policy a segnalare tempestivamente qualsiasi violazione e, per incentivare la collaborazione, garantisce la riservatezza di ciascuna segnalazione e delle informazioni contenute al suo interno, compresa l’identità del Whistleblower, del segnalato e di ogni altra persona coinvolta. Le loro identità non saranno comunicate a nessuno al di fuori del Whistleblower Officer tranne nei seguenti casi:

    1. abbiano fornito il proprio consenso esplicito oppure intenzionalmente divulgato la propria identità in altri ambiti;
    2. la comunicazione è un obbligo necessario e proporzionato nell’ambito di indagini o procedimenti dell’Autorità giudiziaria.

    Le informazioni contenute nelle segnalazioni che costituiscono segreti commerciali non possono essere usate o divulgate per finalità diverse da quelle necessarie per risolvere la segnalazione.

    Nel caso in cui un Whistleblower abbia effettuato una segnalazione in buona fede, e risulti che si sia sbagliato sulla sua rilevanza o che la persona che ha fatto la segnalazione non abbia rispettato appieno i requisiti procedurali stabiliti da questa policy, a tale Whistleblower saranno comunque garantite le tutele previste.

    Con riferimento alla conservazione dei dati, le segnalazioni saranno conservate per cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

    Le segnalazioni sono archiviate dal Whistleblower Officer in una drive accessibile solo alla funzione Legal and Compliance.

  4. Divieto di ritorsione

    CheckSIg non tollera alcuna forma di minaccia, ritorsione o discriminazione, tentata o effettiva, ai danni dei Whistleblower, dei segnalati o di chiunque abbia collaborato alle indagini per comprovare la fondatezza segnalazione.

    CheckSig tenta di eliminare, laddove possibile, o compensare gli effetti di qualsiasi ritorsione ai danni dei soggetti sopra menzionati. Per tale motivo, la Società si riserva il diritto di intraprendere azioni adeguate contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro i soggetti elencati in precedenza, fatto salvo il diritto delle parti coinvolte di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o segnalato.

    CheckSig può intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali, nella misura consentita dalla normativa applicabile, a tutela dei propri diritti, dei propri beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque abbia effettuato in mala fede segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altre persone coinvolte nella segnalazione.

  5. Informativa sulle segnalazioni ricevute

    CheckSig svolge nel continuo un’attività di analisi dei dati relativi alle segnalazioni ricevute, per individuare eventuali criticità circa l’efficacia della presente policy. In questo ambito, il Whistleblower Officer con cadenza annuale, in occasione della presentazione della relazione del responsabile della funzione Compliance, fornisce al Consiglio di amministrazione un aggiornamento sul numero e sul tipo di segnalazioni ricevute e sull’esito delle attività condotte nel corso dell’anno per le valutazioni del caso, garantendo l’anonimato dei soggetti coinvolti.

  6. Data protection

    Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, in breve GDPR, il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso il processo di segnalazione, disciplinato nella presente policy è CheckSig S.r.l. Società Benefit (di seguito, il “Titolare”).

    Il Titolare tratta i dati personali contenuti nelle segnalazioni per le finalità individuate dalla presente policy, nei limiti degli adempimenti previsti dalla legge, vale a dire per la raccolta, la gestione e l’analisi delle segnalazioni pervenute.

    Per il perseguimento delle finalità indicate, i dati personali contenuti nelle segnalazioni saranno raccolti, trattati e gestiti dal Whistleblowing Officer, quale funzione responsabile della presente policy, nonché dagli eventuali consulenti esterni di cui il Whistleblowing Officer si avvale per lo svolgimento dell’attività. Tali soggetti sono stati debitamente individuati dal Titolare e formati circa le modalità e le finalità del trattamento ed agiranno in qualità di responsabili del trattamento sulla base di uno specifico accordo concluso ai sensi dell’art. 28 GDPR.

    Il Titolare potrà comunicare, purché necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento, i dati personali raccolti alle Autorità competenti che agiranno quali titolari autonomi del trattamento.

    8.1. Diritti in materia di protezione dei dati del Whistleblower e delle altre persone coinvolte nella segnalazione

    Ai sensi e per gli effetti del GDPR, al Whistleblower, al segnalato e agli altri soggetti coinvolti nella segnalazione (di seguito, “interessato” o congiuntamente “interessati”), sono riconosciuti specifici diritti:

    1. il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali unitamente a indicazioni relative alla finalità del trattamento, alla categoria dei dati personali trattati, ai soggetti o categorie di soggetti ai quali essi sono stati o saranno comunicati (con indicazione dell’eventualità in cui tali soggetti siano situati in paesi terzi o siano organizzazioni internazionali), quando possibile al periodo di conservazione dei dati personali o ai criteri utilizzati per determinare tale periodo, all’esistenza dei propri diritti di rettifica e/o cancellazione dei dati personali, di limitazione del trattamento e di opposizione al trattamento, al proprio diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, all’origine dei dati, all’esistenza e alla logica applicata in caso di processo decisionale automatizzato. Qualora eserciti tale diritto e salvo diverse indicazioni da parte dell’interessato medesimo, quest’ultimo riceverà una copia in formato elettronico dei propri dati personali che formano oggetto di trattamento;
    2. il diritto di ottenere la rettifica dei propri dati personali, qualora gli stessi risultino inesatti o incompleti;
    3. la cancellazione dei propri dati personali, qualora sussista una delle condizioni di cui all’art. 17 del GDPR (ad esempio: i dati personali dell’interessato non risultino più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, l’interessato decide di revocare il consenso al trattamento – ove questo ne rappresenti la base giuridica – e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento stesso, l’interessato si oppone al trattamento e non prevalga altro interesse legittimo del Titolare, i dati personali sono trattati illecitamente);
    4. la limitazione del trattamento dei dati personali i) per il tempo necessario a CheckSig per appurare l’esattezza dei dati personali dell’interessato medesimo (nel caso in cui egli l’abbia contestata), o ii) qualora il trattamento dei dati personali risulti illecito e l’interessato richieda, in luogo della cancellazione dei propri dati personali, la limitazione del relativo trattamento, o iii) quando CheckSig non abbia più bisogno dei dati personali dell’interessato ma gli stessi siano per l’interessato necessari per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, o, infine, 4) per il tempo necessario a valutare l’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell’interessato, qualora quest’ultimo si sia opposto al trattamento dei propri dati personali ai sensi del punto c) che segue;
    5. il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, qualora tale trattamento sia effettuato ai sensi dell’art. 6.1 lett. e) (i.e. per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico cui è soggetto il Titolare) o lett. f) (i.e. per perseguire un legittimo interesse del Titolare) del GDPR, a meno che non sussistano motivi legittimi cogenti del Titolare a procedere al trattamento, ai sensi dell’art. 21 del GDPR;
    6. qualora non sia soddisfatto del trattamento dei propri dati personali effettuato da CheckSig, potrà proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale di tale autorità www.garanteprivacy.it.

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